Art. 106. Attività escluse

1. Le disposizioni del presente capo, ad esclusione delle sole disposizioni relative ai lavori in quota, non si applicano: (alinea così modificato dall'articolo 69 del D.Lgs. 3/08/2009 n. 106 in vigore dal 20/08/2009)

a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;

b) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;

c) ai lavori svolti in mare.
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